L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
L’amministratore di condominio è un professionista fondamentale nella moderna gestione del condominio negli edifici.
L'amministratore è il legale rappresentante del condominio ed assume tale carica con il conferimento del mandato deliberato dall’assemblea dei condomini ed è il primo referente dei condòmini e per i condòmini; l'amministratore è il soggetto che rappresenta in via ordinaria gli stessi anche nei confronti delle istituzioni e della Autorità.
La funzione principale dell’amministratore è la gestione della cosa comune, intendendo per tale tutte le aree comuni dell’edificio nonchè tutti i servizi necessari al godimento o all’uso della cosa comune.
Per far questo potrà sottoscrivere contratti di fornitura di beni e servizi, disciplinandone l’uso e richiedendo il versamento delle quote ai condomini, il tutto previa delibera dell'assemblea.
Al termine della gestione, solitamente coincidente con un anno solare, presenterà il conto della gestione nonché del proprio operato.
L’assemblea dovrà essere chiamata ad esprimere il proprio parere su un intero anno di gestione e l’amministratore dovrà essere il professionista chiamato a illustrare tale gestione.
Un anno di gestione, tuttavia, non può essere spesso facilmente riassumibile in specie in edifici grandi e complessi. Altre volte le esposizioni in bilancio sono sintetiche, altre volte le assemblee si tengono in orari serali o in posti angusti.
Altre volte è facile dimenticare cosa può prevedere un contratto di fornitura o un servizio e questo può generare o una necessaria approvazione di un qualcosa che non si ricorda confermando implicitamente la fiducia a chi ha operato o ingenerare un dissenso non informato in quanto non supportato da informazioni necessarie per la conferma, con questo manifestando sfiducia nell’operato dell’amministratore che magari, invece, ha operato correttamente e nell’interesse della comunità condominiale.
La gestione di un condominio, quindi il lavoro dell'amministratore di condominio, è una attività complessa ove spesso insistono questioni difficilmente note ad un pubblico eterogeneo.
Le attività e le competenze che deve possedere un amministratore sono infatti contabili, legali, gestionali, amministrative, psicologiche e morali con una particolare attenzione a tutte le questioni afferenti la tipologia specifica del bene in questione, ossia l’immobile e gli edifici.
La legislazione vigente e lo stesso legislatore, però, pur riconoscendo in capo all’amministratore una serie di obblighi e responsabilità, affidano l’esercizio della professione ad una formazione che può non essere specifica e che, a volte può essere incompleta e non esaustiva e tale da non poter assolvere appieno, e con reciproca soddisfazione, l’esercizio della professione di amministratore di condominio.
Anche la lettura di un bilancio e la corretta interpretazione di un bilancio può essere un elemento di non facile comprensione da parte di un condomino né essere condomino può automaticamente offrire le chiavi di lettura che molti non hanno.
Le decisioni di assemblea (che ogni condòmino esprime sulla base delle tabelle millesimali), ad esempio, vengono talvolta prese sull’onda emotiva della fiducia incondizionata o della sfiducia più ostile e non sempre l’una o l’altra possono essere la scelta migliore.
Insomma, spesso tra l'amministratore di condominio e i condòmini si crea un rapporto gerarchico che non avrebbe ragione di esistere in quanto l'amministratore è di ausilio alla gestione della cosa comune ed è democraticamente scelto dall'assamblea condominiale ogni due anni.
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La gestione diviene condivisa sempre come sempre ed in ogni momento l’amministratore che svolge correttamente il proprio compito saprà che i condomini sanno e che non potrà vedersi opposto dissenso in nome della mancata informazione perché questo non esisterà più.
L’assemblea potrà pertanto diventare una mera formalità di un qualcosa già noto e condomini e amministratore viaggeranno all’unisono rendendo il condominio un posto migliore.