La normativa di prevenzione antincendio.


2018 - Dopo 30 anni sono in arrivo le nuove normative antincendio per i condomini.

A preparare la riforma è la bozza di regola tecnica che va ad integrare il decreto del ministero dell'Interno numero 246 del 16 maggio 1987, ossia il decreto che fissa i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 12 metri. 

La bozza di regolamento è stato discusso ed approvato nella seduta del 24 aprile 2018 del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, organismo collegiale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che ha il compito di elaborare e aggiornare le normative di prevenzione incendi confrontandosi con i rappresentanti delle categorie interessate dai provvedimenti.


La normativa quindi si applica a tutti gli edifici che superano i 12 metri di altezza.


In ogni caso la normativa antincendio è presente da decenni ed è stato spesso al centro di ampie discussioni all'interno dei condomini.


I problemi della normativa antincendio nei condomini.


L'autorimessa e la normativa antincendio sono sicuramente argomenti “caldi” perché riguardano in primo luogo la sicurezza all'incolumità dei condòmini e dell'edificio e, inoltre, comportano delle responsabilità di carattere patrimoniale per i singoli proprietari e professionale (perfino penali) per l'amministratore di condominio e, in caso di lavori di adeguamento, possono dar luogo a spese ingenti a carico del condominio.
Per ottenere la certificazione antincendio spesso è necessario adeguare i locali dell'autorimessa alle normative che, come abbiamo visto sono in evoluzione, e alle disposizioni degli ingegneri dei Vigile del Fuoco che possono prescrivere determinate opere necessarie a garantire il rispetto della normativa e la sicurezza dello stabile condominiale.


Le spese per i lavori di adeguamenti dei locali dell'autorimessa, una possibile soluzione.


Una possibile soluzione alla ripartizione delle spese di adeguamento dell'autorimessa alla normativa antincendio:

  • addebitare a tutti i condòmini i costi di protezione REI delle parti strutturali e di confine con altri fabbricati a tutti i proprietari dell'intero condominio, compreso le unita` al piano superiori, trattandosi di proteggere dal possibile crollo delle parti comuni generali ai sensi dell'art. 1117 C.C., 1° comma
  • addebitare ai soli proprietari dei garages al piano sotterraneo, ivi comprese le attivita` collegate ai fini antincendio come muri maestri, pilastri, travi portanti, per resistere all'incendio ed i costi per gli adeguamenti antincendio come sprinkler, idranti ed estintori e degli impianti elettrici, trattandosi di parti comuni ai soli garages ai sensi dell'art. 1123 C.C..

Antincendio e riparto delle spese: una possibile soluzione.


La soluzione individuata secondo la giurisprudenza del Tribunale di Bologna e quella di ripartire le spese di adeguamento alla normativa antincendio in attive e passive:

  1.  passive sono le spese quelli afferenti le misure di protezione che riguardavano parti strutturali dell'intero edificio condominiale: in questo caso le spese vanno ripartite tra i condòmini secondo i millesimi di proprietà tra tutti i condòmini;

  2.  attive sono le spese che afferiscono le misure di protezione che riguardano solo l'autorimessa: in questo caso le spese vanno ripartite tra i condòmini solamente tra i proprietari della stessa (art. 1123, terzo comma, c.c.).

Quindi il Tribunale di Bologna con la sentenza del 10 ottobre 2015 n. 493 ha valutato che l'assemblea di condominiale

"in considerazione delle differenti opere imposte dalla normativa antincendio, riguardanti rispettivamente le parti strutturali comuni (opere di protezione passiva) e le autorimesse di proprietà esclusiva (opere di protezione attiva) in applicazione dell'art. 1123 comma 1° e 3° c.c., ha correttamente attribuito le spese per le opere relative alla protezione passiva delle parti strutturali comuni a tutti i condomini in base alle tabelle millesimali, e le spese per la protezione attiva delle parti di pertinenza delle autorimesse solo ai proprietari delle stesse".


Pertanto appare ragionevole concludere che le spese le spese di adeguamento delle autorimesse dello stabile condominiale vanno esaminate da caso a caso per comprenderne la reale portata e natura.
Una volta accertata la tipologia dei singoli interventi possono essere attribuiti i costi all'intero condominio o ai singoli proprietari delle unità immobiliari interessate.


Come spesso accade non esiste una risposta univoca e semplice a problemi complessi come quelli riguardano il riparto delle spese condominiale e, in particolare, al riparto dei costi di adeguamento degli edifici a normative specifiche come quelle antincendio.

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